Psicologi e psicoterapeuti svolgono periodicamente dei corsi di formazione per ottenere crediti ECM e per rimanere sempre aggiornati sugli strumenti, le tecnologie e gli sviluppi della professione. La formazione continua per gli psicologi è un obbligo professionale stabilito dal Codice deontologico e deve essere rispettato per non incorrere in sanzioni disciplinari.
Scopriamo in questa guida cosa sono i crediti ECM per psicologi, a cosa servono, come si ottengono e quali sono le sanzioni per coloro che non raggiungono il numero minimo di crediti obbligatori durante il triennio.
Cos’è la formazione ECM per gli psicologi?
La formazione continua tramite ECM (Educazione Continua in Medicina) è obbligatoria dal 2002 per tutti i professionisti iscritti all’Albo, che siano psicologi o psicoterapeuti. Questo modo di formarsi garantisce una preparazione e un aggiornamento adeguato in merito alle normative, agli strumenti e alle innovazioni del settore.
Per acquisire crediti ECM è necessario partecipare a convegni, corsi, docenze o altri eventi formativi organizzati da diversi provider (riconosciuti a livello nazionale) in modo da continuare a migliorare le proprie conoscenze in ambito psicologico.
I professionisti sanitari devono conseguire 150 crediti ECM nell’arco di un triennio per adempiere ai loro obblighi. I neo iscritti all’Albo, invece, sono sottoposti a tale obbligo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
Perché i crediti ECM vengano riconosciuti, un tutor deve convalidarli dopo aver verificato che siano state effettivamente apprese nuove conoscenze.
Il concetto di formazione continua dei professionisti sanitari
Dopo la laurea e l’abilitazione alla professione, psicologi e psicoterapeuti devono continuare a seguire corsi formativi per migliorare le proprie competenze e conoscenze e garantire un servizio di qualità per i propri clienti.
Oltre che un obbligo fissato dal Codice deontologico, la formazione obbligatoria è anche un modo che i professionisti hanno per rimanere sempre aggiornati sulle novità della professione, sui nuovi strumenti e sulle nuove tecniche di approccio psicologico.

Qual è la normativa di riferimento
La normativa di riferimento per psicologi e psicoterapeuti è il Codice deontologico, che all’articolo 5 sancisce l’obbligo di formazione continua e il conseguimento dei crediti ECM.
Tale obbligo è stato introdotto dal Decreto Legislativo 502/1992, integrato poi dal Decreto Legislativo 229/1999 al fine di garantire standard qualitativi elevati nell’assistenza sanitaria, e avviato a tutti gli effetti nel 2002.
Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi) hanno rafforzato l’importanza dell’ECM, stabilendo che i professionisti della sanità che non adempiono all’obbligo formativo possono essere soggetti a sanzioni disciplinari da parte degli Ordini professionali di appartenenza.
Dal 2020 invece, con l’introduzione di nuove linee guida da parte dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), è stato stabilito che psicologi e psicoterapeuti debbano conseguire 150 crediti ECM per ogni triennio formativo. Alcuni di questi crediti possono essere acquisiti a distanza (FAD), rendendo più gestibile e accessibile la formazione.
Crediti ECM per psicologi: sono obbligatori?
Secondo la normativa vigente i crediti ECM sono obbligatori per tutti coloro che svolgono una professione sanitaria e risultano iscritti all’Albo professionale in qualità di dipendenti. I crediti devono essere conseguiti sia dai lavoratori dipendenti sia dai liberi professionisti a prescindere dal luogo in cui prestano il proprio sevizio (in ospedali, università, cliniche o strutture private).
Con il DM del 13 marzo 2009 è stato introdotto il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), un organismo che si occupa della gestione e certificazione dei crediti ECM tramite un apposito portale dedicato (accessibile anche ai professionisti). Il Co.Ge.A.P.S. è responsabile anche del controllo dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte di tutti coloro che ne sono sottoposti.
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine professionale. Da quel momento, lo psicologo sarà tenuto ad acquisire i crediti ECM previsti per il tempo residuo del triennio formativo in corso.
Ci sono però dei casi particolari in cui, per periodi di tempo limitati è possibile essere esonerati dall’obbligo di acquisire crediti ECM. Nei periodi di maternità o di congedo parentale ad esempio, è possibile richiedere e ottenere l’esenzione dall’obbligo formativo, che comporta una riduzione dei crediti ECM da conseguire nel corso del triennio.
A cosa servono i crediti ECM per psicologi
La formazione continua costituisce una garanzia della professionalità e della preparazione del professionista, che è tenuto ad aggiornarsi costantemente sulle tecniche e sugli strumenti da utilizzare nel proprio lavoro.
In una società in continua evoluzione, dove il progresso e l’innovazione la fanno da padroni, è fondamentale rimanere aggiornati sulle nuove tecniche, sui software e sugli strumenti tecnologici che possono aiutare e completare le competenze del professionista. Per rimanere al passo con i tempi, quindi, è richiesta la partecipazione a corsi di fomazione che possono svolgersi in presenza oppure a distanza.
Non ho conseguito il numero minimo di crediti ECM, cosa succede?
Ogni professionista deve assolvere l’obbligo della formazione continua entro la fine del relativo triennio (in questo caso entro il 31 dicembre 2025) pena l’applicazione di sanzioni da parte degli Organi regionali e degli Albi professionali. Le sanzioni possono essere di diversa natura a seconda della gravità della situazione e dei casi, e vengono trattate discrezionalmente da ogni Ordine.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione per psicologi, quindi, costituisce un grave illecito disciplinare, e se il professionista si ritrovasse ad affrontare un procedimento legale per questo motivo, l’esito sarebbe certamente a suo sfavore.
Le sanzioni
Le sanzioni per il mancato raggiungimento del numero minimo di crediti ECM possono essere diverse a seconda delle situazioni e della gravità dei casi, ma consistono generalmente in un avvertimento, nella censura oppure nella sospensione vera e propria dalla professione. Oltre a questo, il professionista sanzionato perderebbe anche reputazione e credibilità nel settore, rischiando ricadute sul piano della fiducia dei propri pazienti.
Se un professionista non assolve l’obbligo di formazione continua, inoltre, può danneggiare anche l’immagine dello studio o dell’azienda presso cui lavora: per esempio, l’azienda potrebbe perdere le convenzioni stipulate con l’ASL di appartenenza.

Il codice deontologico
La sanzione disciplinare che si applica agli psicologi che non hanno rispettato l’obbligo di formazione continua costituisce una vera e propria violazione del codice deontologico che, all’articolo 5 vincola tutti gli psicologi a mantenere un livello di formazione adeguato allo svolgimento della propria professione, con un aggiornamento costante e continuo nel corso del tempo.
Gli psicologi, infatti, sono considerati a tutti gli effetti dei professionisti sanitari (secondo la Legge n°3/2018) e, in quanto tali, sono soggetti all’obbligo di formazione continua. Non solo: la Commissione Nazionale per la Formazione Continua – nella delibera del 10 giugno 2020 – ha esteso tale obbligo a tutti gli psicologi iscritti all’Albo indipendentemente se:
- dipendenti o liberi professionisti;
- iscritti alla sezione A o alla sezione B;
- effettivamente occupati o inoccupati.
Nel momento in cui uno psicologo decide di avviare la propria carriera in questo settore, deve sottoporsi alle normative previste dal Codice deontologico, compresa anche la formazione professionale continua.
Quali sono i casi di esonero ed esenzione dagli ECM per psicologi
Sono previsti, comunque, dei casi di esonero o esenzione dall’obbligo di formazione continua per psicologi previsti e concessi a parità di alcune condizioni. L’esonero consiste nella riduzione dei crediti obbligatori per quel triennio e può essere richiesto dal professionista facendo domanda al Co.Ge.A.P.S.: per esempio, nei periodi di formazione accademica mentre si svolge l’attività lavorativa viene concessa la riduzione di un terzo dei crediti ECM obbligatori. In caso di maternità, invece, si contempla l’esenzione.
L’esenzione consiste in una riduzione dell’obbligo formativo a causa di una o più contingenze che hanno condotto:
- a una sospensione dell’attività lavorativa;
- a una impossibilità di usufruire di un aggiornamento professionale.
Le condizioni che consentono di richiedere e ottenere l’esenzione dall’obbligo formativo possono riguardare:
- congedo di maternità o paternità;
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- assenza per malattia;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992).
Come disciplinato dal CNOP, “l’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata”. Il calcolo dell’esenzione, prosegue l’articolo, “sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo“.
Numero di crediti ECM obbligatori per psicologi triennio 2023-2025
Per quanto riguarda il triennio 2023-2025, come previsto per il periodo precedente, il numero di crediti ECM obbligatori è pari a 150, salvo esenzioni, esoneri o riduzioni concesse. Non è necessario conseguire un numero equivalente per ciascuna annualità, l’importante è completare il triennio raggiungono i crediti richiesti. (Per esempio si possono conseguire i primi 50 crediti nel primo anno, successivamente conseguirne altri 80, e infine chiudere il terzo anno con i restanti 20).
L’unica eccezione riguardava il 2023, concesso come anno di proroga per tutti i professionisti che non avevano raggiunto la soglia minima relativa aI triennio precedente (2019-2022).
Come controllare i crediti ECM
Per controllare i crediti ECM ottenuti sino a un certo momento i professionisti possono accedere al portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando le proprie credenziali SPID. All’interno del proprio profilo si possono svolgere numerose azioni, per esempio:
- visualizzare i crediti ECM maturati sino a quel momento;
- visualizzare gli eventi formativi ai quali si è partecipato e i crediti rilasciati dal provider;
- inoltrare domande di esonero o di esenzione;
- inserire in autonomia i crediti mancanti e i crediti individuali.
Per una maggiore rapidità nell’accesso alla piattaforma e flessibilità nel controllo dei crediti è possibile sfruttare l’applicazione alla quale si accede sempre tramite SPID sia da smartphone sia da tablet. L’app è disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli IOS.

Come vengono caricati i crediti ECM dai provider dei corsi?
I crediti ECM relativi a corsi di formazione erogati dai provider vengono caricati automaticamente sulla piattaforma: spetta ai provider, infatti, trasmettere i dati al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dalla data di chiusura dell’evento.
Se, ad esempio, un corso residenziale ECM si svolge dal 01/01/2024 al 30/03/2024, l’attestato riporterà la data del 30/03/2024, mentre la rendicontazione all’Agenas verrà effettuata entro il 30/06/2024 (entro 90 giorni dal termine validità). Se invece un corso ECM online si svolge dal 01/01/2024 al 31/12/2024, l’attestato ECM riporterà la data di conclusione individuale dal corso, ma la rendicontazione all’Agenas verrà effettuata entro il 30/03/2025 (entro 90 giorni dal termine validità).
I crediti ECM acquisiti attraverso attività di formazione individuale non accreditata, (ad esempio attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche, tutoraggio, esperienza professionali all’estero, ecc.) devono essere caricati in autonomia dal professionista, con limite un massimo di 30 crediti a triennio.
Come caricare i crediti ECM in autonomia
Per aggiornare la propria situazione sul portale Co.Ge.APS e autocertificare i propri crediti relativi ad attività di formazione individuale si devono seguire alcuni semplici passaggi:
- accedere o effettuare la registrazione al portale del Co.Ge.APS.;
- cliccare su “Partecipazioni ECM“;
- cliccare su “Crediti mancanti“;
- cliccare su “Aggiungi evento non presente” e compilare tutti i campi richiesti.
Ricorda che per completare l’operazione dovrai avere a disposizione gli attestati e l’autocertificazione compilata.
Posso spostare crediti ECM al triennio precedente?
Sì, tramite l’applicazione o direttamente dal sito web è possibile spostare i crediti ECM mancanti nel triennio precedente per adempiere l’obbligo formativo. A livello pratico basta andare sul proprio profilo nella sezione “Spostamento Crediti” e poi selezionare il corso che si vuole spostare nel triennio precedente.
Se, per esempio, si svolge un corso di formazione nel 2023, i crediti ECM maturati durante il corso potranno essere spostati sul triennio 2020-2022 per completare la formazione obbligatoria.
Obbligo di controllo dello psicologo
Il controllo dell’adempimento degli obblighi formativi spetta ai singoli Albi/Ordini professionali, i quali sono tenuti a verificare che i propri iscritti abbiano assolto e acquisito i crediti ECM necessari per il triennio, nonostante la piattaforma sia gestita dal Co.Ge.A.P.S.
Un dubbio frequente per molti professionisti è il seguente: “Come verificare quanti crediti ECM ho?“. La risposta è semplice.
La prima cosa da fare è accedere al portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando le proprie credenziali SPID o la CIE. Una volta entrati nell’area riservata si potrà vedere una schermata riepilogativa che nel grafico a sinistra mostra i crediti acquisiti e quelli minimi da acquisire nel triennio di riferimento.
Nella tabella a destra è possibile ottenere le specifiche relative alla riduzione della richiesta formativa rispetto all’obbligo standard di 150 crediti a triennio. Per essere a norma con i crediti ECM conseguiti deve essere presente lo stato “certificabile” scritto in verde. Per essere certificabili, inoltre, bisogna soddisfare i requisiti numerici dei crediti conseguiti e il 40% deve derivare da formazione come partecipante. Di conseguenza, i crediti da docenza o tutoraggio devono essere limitati ad un massimo del 60%.
Scorrendo in basso è presente un record con tutti gli eventi a cui il professionista ha partecipato e i crediti riconosciuti. Cliccando nel dettaglio è possibile accedere a tutte le informazioni specifiche relative al singolo corso con indicazione del provider ECM erogatore.
Come si conseguono i crediti ECM?
Ci sono vari modi per acquisire i crediti ECM e ogni professionista può scegliere quello che preferisce, nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico.
Tra i metodi più comuni per l’acquisizioen di crediti ECM ci sono:
- Formazione classica, come la partecipazione a convegni, conferenze, congressi, sia in presenza che a distanza;
- Training, ovvero tutte quelle attività in cui la persona acquisisce nuove conoscenze e abilità (tirocini, affiancamenti, addestramenti, supervisione in psicoterapia, ecc.). È obbligatoria la presenza di un formatore tutor;
- Attività di ricerca e dottorato, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche;
- Formazione a Distanza (FAD) con strumenti cartacei o digitali. Può essere utile a tal fine conoscere i libri di psicologia da leggere per rimanere sempre aggiornati sulla professione;
- Docenza, tutoraggio.
Per gli eventi ECM non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti. Non bisogna dimenticare, inoltre, che:
- l’ammontare delle ore svolte con modalità di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale quindi non potrà essere superiore a complessivi 30 crediti ECM per il triennio considerato;
- vige il principio della flessibilità per cui non è obbligatorio suddividere il totale dei crediti per ciascun anno. Ciò che conta è conseguire tutti i crediti ECM richiesti entro il termine del triennio.

Tipologie di attività per crediti ECM
Un’altra tipologia di attività che consente di ottenere un bonus di 30 crediti ECM è la compilazione del Dossier Formativo Individuale, che consiste nella costruzione di un profilo di formazione prevista dal professionista nell’arco del triennio.
La sola costruzione del dossier formativo individuale dà diritto a ottenere 10 crediti ECM, mentre la restante parte di bonus (pari a 20 crediti formativi) viene attribuita nel triennio seguente a patto che sia rispettato il principio di congruenza tra le attività previste nel dossier e quelle realizzate.
Gli obiettivi da specificare all’interno del dossier riguardano diverse categorie o aree di competenza:
- obiettivi tecnico-professionali;
- obiettivi di processo;
- obiettivi di sistema.
Per la compilazione del dossier è necessario effettuare l’accesso sualla propria area personale Co.Ge.A.P.S.
Providers di crediti ECM riconosciuti a livello nazionale
Gli eventi ECM, che siano di Formazione a Distanza (FAD), Residenziali (RES) o Webinar ECM destinati ai professionisti del settore sanitario, possono essere erogati solo ed esclusivamente da provider ECM riconosciuti dal Governo.
Esistono diversi provider che offrono crediti ECM gratuiti o corsi per l’acquisizione dei crediti necessari per adempiere l’obbligo professionale, ma dove si possono trovare? Ecco alcune fonti che possono tornare utili:
- Agenas – https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx (per ricercare i corsi gratuiti selezionare “Ricerca per costo” e spostare l’apposito cursore su “0€”);
- Istituto Superiore di Sanità – https://www.eduiss.it/course/index.php;
- Epicentro – Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica – https://www.epicentro.iss.it/formazione/MasterFad.
Esistono anche altri siti web, come ad esempio Serenis, che mettono a disposizione dei corsi per l’acquisizione di crediti ECM gratuiti.